PRECENDENTE < INDICESUCCESSIVA 

Capitolo terzo 
Vita in Fraternità

 Titolo V 

L’Assistenza Spirituale e Pastorale dell’OFS


Art. 85 

1. Come parte integrante della Famiglia Francescana e chiamato a vivere il carisma di Francesco nella dimensione secolare, l’OFS ha particolari, stretti rapporti con il Primo Ordine e con il TOR .

 

2. La cura spirituale e pastorale dell’OFS, affidata dalla Chiesa al Primo Ordine Francescano e al TOR, è dovere anzitutto dei loro Ministri generali e provinciali. Ad essi spetta « l’altius moderamen » di cui al can. 303. « L’altius moderamen » mira a garantire la fedeltà dell’OFS al carisma francescano, la comunione con la Chiesa e l’unione con la Famiglia Francescana, valori che rappresentano per i francescani secolari un impegno di vita.

 

Art. 86 
1. I Ministri generali e provinciali esercitano il loro ufficio riguardo all’OFS mediante:
— l’erezione delle Fraternità locali;
— la visita pastorale;
— l’assistenza spirituale alle Fraternità ai vari livelli.
Possono esercitare questo compito personalmente o tramite un delegato.

 

2. Questo servizio dei Ministri religiosi integra ma non sostituisce quello dei Consigli e dei Ministri secolari ai quali spetta la guida, il coordinamento e l’animazione delle Fraternità ai vari livelli.

 

Art. 87 
l. Per tutto ciò che riguarda l’insieme dell’OFS « l’altius moderamen » deve essere esercitato dai Ministri generali collegialmente.

 

 

2. Spetta in particolare alla Conferenza dei Ministri generali del Primo Ordine e del TOR:
— curare i rapporti con la Santa Sede per quanto concerne l’approvazione dei documenti legislativi o liturgici, la cui approvazione sia competenza della Santa Sede;
— visitare la Presidenza del CIOFS;
– confermare l’elezione della Presidenza del CIOFS.

 

3. Ciascun Ministro generale, nell’ambito del proprio Ordine, cura l’interessamento dei religiosi e la loro preparazione per il servizio all’OFS, secondo le rispettive Costituzioni e le Costituzioni dell’OFS.

 

Art. 88 
l. I Ministri provinciali e gli altri Superiori maggiori, nell’ambito della propria giurisdizione, assicurano l’assistenza spirituale alle Fraternità locali affidate alla giurisdizione. Curano l’interessamento dei propri religiosi all’OFS e provvedono che siano deputate persone idonee e preparate al ministero dell’assistenza spirituale.

 

 

2. Spetta in particolare ai Superiori maggiori, in nome della propria giurisdizione:
a. erigere canonicamente nuove Fraternità locali, assicurando ad esse l’assistenza spirituale;
b. animare spiritualmente e visitare le Fraternità locali assistite dalla propria giurisdizione;
c. tenersi informati sull’assistenza spirituale prestata all’OFS.

 

3. I Superiori maggiori sono responsabili per l’assistenza spirituale delle Fraternità locali che hanno erette.

4. I Superiori maggiori con giurisdizione in uno stesso territorio, concordano il modo più adeguato di assicurare l’assistenza spirituale alle Fraternità locali che, per cause superiori, ne fossero rimaste sprovviste.

5. I Superiori maggiori con giurisdizione in uno stesso territorio, concordano il modo più adeguato di svolgere collegialmente il loro ufficio alle Fraternità regionali e nazionali dell’OFS.

 

Art. 89 
1. In virtù della reciprocità vitale tra religiosi e secolari della Famiglia Francescana e delle responsabilità dei Superiori maggiori, alle Fraternità dell’OFS a tutti i livelli deve essere assicurata l’assistenza spirituale come elemento fondamentale di comunione.

 

2. L’Assistente spirituale è la persona designata dal Superiore maggiore competente per lo svolgimento di questo servizio verso una Fraternità determinata dell’OFS.

3. Per essere testimone della spiritualità francescana e dell’affetto fraterno dei religiosi verso i francescani secolari e vincolo di comu-nione tra il suo Ordine e l’OFS, l’Assistente spirituale sia un religioso francescano, appartenente al Primo Ordine o al TOR.

 

4. Quando non è possibile dare alla Fraternità un tale Assistente spirituale, il Superiore maggiore competente può affidare il servizio dell’assistenza spirituale a: 
a. religiosi o religiose appartenenti ad altri Istituti francescani; 
b. chierici diocesani o altre persone, specificamente preparate per questo servizio, appartenenti all’OFS;
c. altri chierici diocesani o religiosi non francescani.

 

5. L’autorizzazione previa del Superiore o dell’Ordinario del luogo, qualora necessaria, non toglie la responsabilità del Superiore maggiore francescano per la qualità del servizio pastorale e dell’assistenza spirituale.

 

Art. 90 
1. È compito precipuo dell’Assistente comunicare la spiritualità francescana e cooperare alla formazione iniziale e permanente dei fratelli.

 

2. L’Assistente spirituale è membro di diritto, con voto, del Consiglio della Fraternità a cui presta l’assistenza e collabora con esso in tutte le attività. Non esercita il diritto di voto nelle questioni economiche.

 

3. In particolare:
a. gli Assistenti generali prestano il loro servizio alla Presidenza del CIOFS, formano una Conferenza e curano collegialmente l’assistenza spirituale all’OFS nel suo insieme;
b. gli Assistenti nazionali prestano il loro servizio al Consiglio nazionale e curano l’assistenza spirituale all’OFS in tutto il territorio della Fraternità nazionale e il coordinamento, a livello nazionale, degli Assistenti regionali. Se sono più di uno, formano una Conferenza e rendono il servizio collegialmente;
c. gli Assistenti regionali prestano il loro servizio al Consiglio regionale e curano l’assistenza spirituale alla Fraternità regionale. Se sono più di uno, formano una Conferenza e rendono il servizio collegialmente;
d. gli Assistenti locali prestano il loro servizio alla Fraternità locale e al suo Consiglio.

 

 

Art. 91 
1. Il Consiglio di Fraternità ad ogni livello chiede Assistenti idonei e preparati ai competenti Superiori del Primo Ordine e del TOR.

 

 

2. In particolare:
a. la Presidenza del CIOFS chiede l’Assistente generale al rispettivo Ministro generale;
b. il Consiglio nazionale chiede l’Assistente nazionale al Superiore maggiore, indicato collegialmente dai Superiori maggiori con giurisdizione nel territorio della Fraternità nazionale;
c. il Consiglio regionale chiede l’Assistente al Superiore maggiore, indicato collegialmente dai Superiori maggiori con giurisdizione nel territorio della Fraternità regionale;
d. il Consiglio locale chiede l’Assistente al Superiore maggiore della giurisdizione che ha la responsabilità per l’assistenza.

 

3. Il Superiore maggiore competente, sentito il Consiglio della Fraternità interessata, nomina l’Assistente a norma delle presenti Costituzioni e dello Statuto per l’assistenza spirituale e pastorale all’Ordine Francescano Secolare.