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Capitolo terzo 
Vita in Fraternità
 

Titolo II 
Ingresso nell’Ordine e Formazione


Art. 37 
1. Reg. 23 L’inserimento nell’Ordine si realizza mediante un tempo di iniziazione, un tempo di formazione e la Professione della Regola.

2. Fin dall’ingresso in Fraternità si inizia il cammino di formazione, che deve svilupparsi per tutta la vita. Memori che lo Spirito Santo è il principale agente della formazione e sempre attenti a collaborare con Lui, responsabili della formazione sono: lo stesso candidato, la Fraternità intera, il Consiglio con il Ministro, il Maestro di formazione e l’Assistente.

3. I fratelli sono responsabili della propria formazione per sviluppare la vocazione ricevuta dal Signore in modo sempre più perfetto. La Fraternità è chiamata ad aiutare i fratelli in questo cammino con l’accoglienza, con la preghiera e con l’esempio.

4. Spetta ai Consigli nazionali e regionali, di comune intesa, l’elaborazione e l’adozione di mezzi di formazione adatti alle situazioni locali, in aiuto ai responsabili della formazione nelle singole Fraternità.

Il tempo di iniziazione
Art. 38 
1. Reg. 23 Il tempo di iniziazione, è una fase preparatoria al tempo di formazione vero e proprio ed è destinato al discernimento della vocazione e alla reciproca conoscenza tra la Fraternità e l’aspirante. Deve garantire la libertà e serietà dell’ingresso nell’OFS.

2. La durata e i modi di svolgimento del tempo di iniziazione sono stabiliti dagli Statuti nazionali.

3. Al Consiglio di Fraternità spetta il compito di decidere le eventuali esenzioni dal tempo di iniziazione, tenuti presenti gli orientamenti del Consiglio nazionale.

Ammissione all’Ordine
Art. 39 
1. Reg. 23 La domanda di ammissione all’Ordine è presentata dall’aspirante al Ministro di una Fraternità locale o personale con atto formale, possibilmente per iscritto.

2. Condizioni per l’ammissione sono: professare la fede cattolica, vivere in comunione con la Chiesa, avere una buona condotta morale, mostrare segni chiari di vocazione .

3. Il Consiglio della Fraternità decide collegialmente sulla domanda e dà risposta formale all’aspirante e comunicazione alla Fraternità.

4. Il rito dell’ammissione si svolga secondo il Rituale . L’atto viene registrato e conservato nell’archivio della Fraternità.

Il tempo di formazione
Art. 40 
1. Reg. 23 Il tempo di formazione iniziale ha la durata di almeno un anno. Gli Statuti nazionali possono fissare una maggiore durata. Scopo di questo periodo è la maturazione della vocazione, l’esperienza della vita evangelica in Fraternità, la migliore conoscenza dell’Ordine. Questa formazione sia vissuta con frequenti riunioni di studio e di preghiera e con esperienze concrete di servizio e di apostolato. Tali riunioni, per quanto possibile e opportuno, si tengano in comune con i candidati di altre Fraternità.

2. I candidati vengono guidati alla lettura e alla meditazione delle Sacre Scritture, alla conoscenza della persona e degli scritti di Francesco e della spiritualità francescana, allo studio della Regola e delle Costituzioni. Sono educati ad amare la Chiesa e ad accogliere il suo Magistero. I laici si esercitano a vivere con stile evangelico l’impegno temporale nel mondo.

3. La partecipazione alle riunioni della Fraternità locale è un presupposto irrinunciabile per essere iniziati alla preghiera comunitaria e alla vita di fraternità.

4. Sia adottata una pedagogia di stile francescano e rispondente alla mentalità dell’ambiente.

La Professione o Promessa di vita evangelica
Art. 41 
1. Reg. 23 Il candidato, terminato il tempo di formazione iniziale, fa richiesta di emettere la Professione al Ministro della Fraternità locale. Il Consiglio di Fraternità, udito il Maestro della formazione e l’Assistente, decide mediante votazione segreta sull’ammissione alla Professione e ne dà risposta al candidato e annunzio alla Fraternità.

2. Condizioni per la Professione o Promessa di vita evangelica sono:
— il compimento dell’età stabilita dagli Statuti nazionali; 
— la partecipazione attiva alla formazione iniziale per almeno un anno;
— il consenso del Consiglio della Fraternità locale.

3. Ove si ritenga opportuno prolungare il tempo di formazione iniziale, esso non venga prorogato per più di un anno oltre il tempo stabilito dallo Statuto nazionale.

Art. 42 
1. La Professione è l’atto ecclesiale solenne con il quale il candidato, memore della chiamata ricevuta da Cristo, rinnova le promesse battesimali e afferma pubblicamente il proprio impegno a vivere il Vangelo nel mondo secondo l’esempio di Francesco e seguendo la Regola dell’OFS.

2. Reg 23 La Professione incorpora il candidato all’Ordine ed è di per sé un impegno perpetuo. La Professione perpetua, per ragioni pedagogiche oggettive e concrete, può essere preceduta da una Professione temporanea rinnovabile annualmente. Il tempo totale della Professione temporanea non può superare i tre anni .

3. La Professione è ricevuta dal Ministro della Fraternità locale, o da un suo delegato, a nome della Chiesa e dell’OFS. Il rito si svolga secondo le disposizioni del Rituale .

4. La Professione non impegna unicamente i professi verso la Fraternità, bensì allo stesso modo impegna la Fraternità a prendersi cura del loro benessere umano e religioso.

5. L’atto di Professione viene registrato e conservato nell’archivio della Fraternità.

Art. 43 
Gli Statuti nazionali stabiliscono:
— Reg. 23 l’età minima per la Professione, che non potrà essere comunque inferiore a 18 anni compiuti;
— il segno distintivo di appartenenza all’Ordine (il « TAU » o altro simbolo francescano).

Formazione permanente
Art. 44 
1. Iniziata nelle tappe precedenti, la formazione dei fratelli si attua in modo permanente e continuo. Essa va intesa come aiuto alla conversione di ciascuno e di tutti e all’adempimento della propria missione nella Chiesa e nella società.

2. La Fraternità ha il dovere di dedicare speciale attenzione alla formazione dei neo-professi e dei professi temporanei, per far maturare la loro vocazione e far radicare il senso di appartenenza.

3. La formazione permanente, anche mediante corsi, incontri, scambio di esperienze, ha lo scopo di aiutare tutti i fratelli:
— Reg. 4 ad ascoltare e meditare la Parola di Dio, « passando dal Vangelo alla vita e dalla vita al Vangelo »;
— a riflettere, illuminati dalla fede e aiutati dai documenti del Magistero, sugli avvenimenti della Chiesa e della società prendendo, conseguentemente, delle posizioni coerenti;
— ad attualizzare e approfondire la vocazione francescana studiando gli scritti di San Francesco, Santa Chiara e di autori francescani.

Promozione vocazionale
Art. 45 
1. La promozione di vocazione all’Ordine è un dovere di tutti i fratelli ed è segno della vitalità delle Fraternità stesse.
I fratelli, convinti della validità della forma francescana di vita, pregano Dio che conceda la grazia della vocazione francescana a nuovi membri.

2. Sebbene niente possa sostituire la testimonianza di ciascuno e delle Fraternità, i Consigli debbono adottare mezzi opportuni per promuovere la vocazione secolare francescana.