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Titolo VIII 
In Comunione con la Famiglia Francescana 
e con la Chiesa


Art. 98 

1. Reg. 1 I francescani secolari cerchino di vivere in « comunione vitale reciproca » con tutti i membri della Famiglia Francescana. Siano pronti a promuovere iniziative comuni, o a parteciparvi, con i religiosi e le religiose del Primo, Secondo e Terz’Ordine, con gli Istituti Secolari e con altri gruppi ecclesiali laici che riconoscono Francesco come modello ed ispiratore, per collaborare a diffondere il Vangelo, rimuovere le cause dell’emarginazione e servire la causa della pace.

 

2. Devono coltivare particolarmente affetto, che si traduca in iniziative concrete di fraterna comunione, verso le sorelle di vita contemplativa che, come Santa Chiara di Assisi, rendono testimonianza nella Chiesa e nel mondo e dalla cui mediazione attendono abbondanza di grazie per la Fraternità e per le opere d’apostolato.

 

Art. 99 
1. Reg. 6 Come parte viva del Popolo di Dio e ispirandosi al Serafico Padre, i secolari francescani, « uniti in piena comunione con il Papa e con i Vescovi », cerchino di conoscere e approfondire la dottrina proposta dal Magistero della Chiesa attraverso i suoi documenti più significativi e siano attenti alla presenza dello Spirito Santo che vivifica la fede e la carità del Popolo di Dio . Collaborino alle iniziative promosse dalla Santa Sede, in modo particolare in quei campi in cui sono chiamati a lavorare in forza della vocazione francescana secolare.

 

2. L’OFS, come associazione pubblica internazionale, è legato con un vincolo particolare al Romano Pontefice da cui ha avuto l’approvazione della Regola e la conferma della sua missione nella Chiesa e nel mondo.

 

Art. 100 
1. La vocazione a « ricostruire » la Chiesa deve spingere i fratelli ad amare e vivere sinceramente la comunione con la Chiesa particolare, in cui svolgono la propria vocazione e realizzano il loro impegno apostolico, consapevoli che nella diocesi è operante la Chiesa di Cristo .

 

2. I francescani secolari adempiano con dedizione i doveri a cui sono tenuti nei confronti della Chiesa particolare; prestino aiuto alle attività di apostolato e alle attività sociali esistenti nella diocesi . In spirito di servizio si rendano presenti come Fraternità OFS nella vita della diocesi, pronti a collaborare con altri gruppi ecclesiali e a partecipare ai Consigli pastorali.

3. La fedeltà al proprio carisma, francescano e secolare, e la testimonianza di sincera e aperta fratellanza sono il loro principale servizio alla Chiesa, che è comunità d’amore. Siano in essa riconosciuti per il loro « essere » dal quale scaturisce la loro missione.

 

Art. 101 
1. I francescani secolari collaborino con i Vescovi e ne seguano gli indirizzi in quanto moderatori del ministero della Parola e della Liturgia e coordinatori delle diverse forme di apostolato nella Chiesa particolare .

 

2. Le Fraternità sono soggette alla vigilanza dell’Ordinario in quanto esercitano la loro azione nelle Chiese particolari .

 

Art. 102 
1. Le Fraternità erette in una Chiesa parrocchiale cerchino di cooperare nell’animazione della comunità parrocchiale, della liturgia e delle relazioni fraterne; si integrino nella pastorale d’insieme con preferenza per le attività più congeniali alla tradizione e alla spiritualità francescana secolare.

 

2. Nelle parrocchie affidate a religiosi francescani le Fraternità costituiscono, in esercizio di feconda reciprocità vitale, la mediazione e la testimonianza secolare del carisma francescano nella comunità parrocchiale. Quindi, uniti ai religiosi, curano la diffusione del messaggio evangelico e dello stile di vita francescano.

 

Art. 103 
1. Rimanendo fedeli alla propria identità, le Fraternità avranno cura di valorizzare ogni occasione di preghiera, di formazione e di collaborazione operativa con altri gruppi ecclesiali. Accolgano volentieri coloro che, senza appartenere all’OFS, vogliono condividerne esperienze e attività.

 

2. Le Fraternità promuovano, dove possibile, relazioni fraterne con associazioni non cattoliche, che traggono ispirazione da Francesco.

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Cfr. cann. 210; 214; Lumen Gentium 40. 
Denominato anche « Fraternità Francescana Secolare » o « Terzo Ordine Francescano » (TOF). Cfr. Regola 2, nota 5.
Il canone 303 del CIC definisce i Terzi Ordini: Consociationes, quarum sodales, in saeculo spiritum alicuius instituti religiosi participantes, sub altiore eiusdem instituti moderamine, vitam apostolicam ducunt et ad perfectionem christianam contendunt, tertii ordines dicuntur aliove congruenti nomine vocantur. 
Dopo le Regole approvate dal Papa Nicolò IV, anno 1289, e dal Papa Leone XIII, anno 1883, la Regola attuale è stata approvata dal Papa Paolo VI il 24 giugno 1978. 
Cfr. Costituzioni dell’OFS 85,2. Quando vengono citate le Costituzioni, senza ulteriore specificazione, il riferimento riguarda le presenti. 
Cfr. cann. 116; 301,3; 312; 313. 
Cfr. Can. 225; Discorso di Giovanni Paolo II all’OFS, 27 settembre 1982, in l’Osservatore Romano, 28 settembre 1982. 
Cfr. can. 275 ss; Presbyterorum Ordinis 12; 14; 15 ss. 
Cfr. can. 304. 
Cfr. Regola non bollata 22,41: FF (Fonti Francescane) 62; 2 Lettera a tutti i fedeli 51: FF 200. 
Cfr. Dei Verbum 10. 
Regola bollata 10.8: FF 104. 
Ordo Poenitentiae, Praenotanda 22 ss. 
Cfr. 2 Lettera a tutti i fedeli 25 ss.: FF 190 ss. 
Rituale OFS, Appendix 26; 27. 
Saluto alla Beata Vergine Maria: FF 259; 260. 
Cfr. 2 Celano 198: FF 786. 
Cfr. Regola non bollata 17,3: FF 46; Leggenda dei Tre Compagni 36: FF 1440; 2 Lettera a tutti i fedeli 53: FF 200. 
Lumen Gentium 35. 
Cfr. Gaudium et Spes 31 ss. 
Cfr. Gaudium et Spes 67; Laborem Exercens 16 ss. 
Cfr. Gaudium et Spes 78. 
Apostolicam Actuositatem 30 
Cfr. 2 Celano 125: FF 709 ss.; Leggenda Perugina 43: FF 1591 ss.; Leggenda Maggiore 9,1: FF 1162 ss. 
Cfr. Costituzioni 3,3; Testamento 14: FF 116. 
Cfr. can. 518. 
Cfr. can. 316. 
Cfr. Rituale dell’OFS, Pars I: Praenotanda 10 ss.; Cap. I. 
Cfr. Rituale dell’OFS, Pars I: Praenotanda 18. 
Cfr. Rituale dell’OFS, Pars I: Praenotanda 13, ss.; Cap. Il. 
Cfr. Costituzioni 8; 1 Celano 103. 
Cfr. can. 312. 
Cfr. Costituzioni 90,2. 
Cfr. Costituzioni 39,3; 41,1. 
Cfr. Costituzioni 81,1. 
Ciascuna Fraternità locale abbia almeno il registro degli iscritti (ammissioni, Professioni, trasferimenti, decessi e ogni altra annotazione importante relativa ai singoli membri), il registro dei verbali del Consiglio e il registro dell’amministrazione. 
Cfr. cann. 1732-1739. Il dicastero competente in questi casi è la Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica. 
Cfr. can. 164 ss. 
Cfr. Rituale dell’OFS, Pars II: Cap. II. 
Cfr. can. 1736,2 
Dalla storia francescana e dalle Costituzioni del Primo Ordine Francescano e del TOR appare in forma patente che questi ordini si riconoscono impegnati in virtù della comune origine e carisma e per volontà della Chiesa all’assistenza spirituale e pastorale dell’OFS. Cfr. Costituzioni OFM 60; Id. OFM Conv. 116; Id. OFM Cap. 95; Id. TOR 157; Regola del Terz’Ordine del Papa Leone XIII 3,3; Regola approvata da Paolo VI 26. 
Cfr. Costituzioni 51,1c; 63,2g; 67,2g. 
Cfr. Costituzioni 83; 84. 
Cfr. can. 305,1 
Lumen Gentium 12. 
Christus Dominus 11; CIC can. 369; Cfr. 2 Celano 10: FF 593; 1 Celano 18: FF 350. 
Cfr. can. 311. 
Cfr. cann. 394; 756; 775 ss. 
Cfr. cann. 305; 392.